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Tutela e Sicurezza: Assistenza Sociale e Legislativa
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v. Giovanni Nicotera 29 Roma
Tutela e Sicurezza: Assistenza Sociale e Legislativa
PRE-SI è un'associazione dedicata alla previdenza, assistenza e sicurezza dei cittadini, con un focus particolare sui settori sociali e, in modo specifico, sul lavoro. La nostra missione è garantire che i diritti e il benessere dei cittadini siano protetti e promossi attraverso interventi che abbracciano diversi ambiti. Un aspetto fondamentale del nostro impegno è il rispetto e l'applicazione del codice della strada e quello navale da diporto, ambiti nei quali siamo fortemente impegnati per promuovere una cultura di sicurezza e responsabilità.
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Associazione PRE-SI
Prevenzione&Sicurezza Onlus
Vittime della strada - La tutela dei diritti umani
• A) Negli incidenti stradali mortali quali sono i doveri e i diritti dei
parenti della vittima?
• B) Quali sono gli obblighi della compagnia assicurativa?
• C) Ci sono scadenza da rispettare?
Prima di formulare un vero e proprio vademecum delle attività da fare
nell’immediatezza di un sinistro stradale da parte dei prossimi congiunti si
vuole portare all’attenzione, anche del legislatore, una gravissima lacuna
legislativa, che determina un ingiusto ed enorme arricchimento delle
compagnie assicurative ai danni dei contribuenti.
Ma andiamo per gradi, innanzitutto vediamo cosa succede nei momenti
immediatamente successivi ad un incidente grave o addirittura mortale.
Dopo i rilievi degli agenti di polizia giudiziaria intervenuti, viene investita
immediatamente la Procura della Repubblica competente territorialmente
che dispone tutte le indagini da effettuare, come:
a) Il sequestro dei mezzi coinvolti;
b) le analisi per rilevare l’assunzione in eccesso di sostanze alcoliche o di
stupefacenti;
c) una perizia cinematica per accertare la dinamica dell’incidente;
d) una perizia medica per accertare che il decesso o le lesioni gravi siano
la conseguenza del sinistro;
e) il backup dei dati contenuti all'interno di eventuali dispositivi satellitari
posti sugli autoveicoli, e se del caso, il sequestro di telefoni cellulari.Di tutte queste attività deve essere data notizia ai parenti più prossimi
i quali, attraverso un avvocato, possono in qualche modo interagire
ed eventualmente nominare un proprio consulente.
È evidente che gli esiti dell'attività di indagine si ripercuotono
inevitabilmente sugli aspetti civilistici e quindi sul risarcimento del
danno dovuto da parte sia del responsabile che della compagnia
assicurativa.
Tuttavia se quest'ultima non viene investita da una richiesta effettiva
di risarcimento del danno, essa rimane del tutto estranea ai fatti senza
alcun interesse ad intervenire.
Infatti, l’attuale formulazione del codice delle assicurazioni prevede
un obbligo da parte della compagnia assicurativa al risarcimento per
morte solo nel caso in cui vi sia una richiesta formalizzata di
risarcimento dei danni da parte dei prossimi congiunti.
Più in particolare l’art. 148 prevede l’obbligo di proporre al
danneggiato una congrua e motivata offerta per il risarcimento del
danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare
l’offerta, anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o
il decesso di una persona solo ed unicamente nel caso in cui sia
stata presentata specifica richiesta dal danneggiato o dagli aventi
diritto.
Allo stato attuale la legge prevede che La richiesta deve contenere
l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e
la descrizione delle circostanze nelle quali si e' verificato il sinistro
ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione
del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'eta', all'attivita'
del danneggiato, al suo reddito, all'entita' delle lesioni subite, da
attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza
postumi permanenti, nonche' dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo
142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della
vittima.
Solo in questo caso l’impresa di assicurazione e' tenuta a
provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta
giorni dalla ricezione di tale documentazione.
Ebbene sulla base di questa normativa vigente emerge chiaramente
come la compagnia assicurativa abbia degli obblighi ben definiti nel
rispetto dei termini indicati, tuttavia il problema si pone laddove non
ci sia stata una effettiva specifica richiesta da parte dei danneggiati o
delle persone aventi diritto come i parenti più prossimi delle vittime.
Questa ipotesi e’ frequentissima nei casi in cui le vittime siano
extracomunitari, persone poco abbienti, persone non in regola con la
legge, ecc. In questi casi non corre nessun obbligo nei confronti della
compagnia assicurativa e decorsi due anni dall’evento matura anche
il termine prescrizionale per non consentire più ulteriori richieste
risarcitorie.
Ovviamente di tale evenienza le compagnie assicurative ne traggono
un infinito vantaggio, si pensi solo a quanti sinistri mortali
avvengono nel territorio italiano, stimati in circa tre al giorno.
Al riguardo andrebbe fatta un ulteriore considerazione, ovverosia per
ogni risarcimento non corrisposto ai parenti delle vittime della strada
le compagnie assicurative percepiscono un tale arricchimento nelle
proprie casse che non giustifica un aumento periodico dei premi delle
polizze assicurative.
Pre-si Prevenzione&Sicurezza ONLUS
Il Presidente
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente all’esame della Sua petizione.
Il trattamento sarà effettuato da soggetti incaricati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati, secondo quanto
previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento Comunale “Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum,
l’accesso, il procedimento.
I dati stessi non verranno comunicati a terzi
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LA TRAGICA SCOMPARSA DI PACO
La tragica scomparsa di Paco Fabrini: dinamiche, sviluppi giudiziari e riflessi mediatici
La sera del 12 ottobre 2019, Paco Fabrini, noto per il suo ruolo di Rocky Giraldi accanto a Tomas Milian nei film polizieschi degli anni '80, ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Fabrini stava percorrendo la SP1 "Cassia Cimina" a bordo del suo scooter quando è stato tamponato da un'autovettura che non rispettava la distanza di sicurezza. L'urto ha spinto il motociclo nella corsia opposta, dove è stato travolto da un'altra vettura in transito.
L'aspetto più grave della vicenda è che entrambe le autovetture coinvolte si sono allontanate senza prestare soccorso, lasciando Fabrini agonizzante sulla strada. Il primo a intervenire è stato un passante, Gilberto Cecora, che ha allertato i soccorsi e tentato di confortarlo nei suoi ultimi istanti.
L'incidente ha portato a un procedimento giudiziario che ha visto il rinvio a giudizio dei conducenti delle due vetture, uno dei quali, ovvero colui che ha tamponato Fabrini da dietro, era un vigile urbano.
Nel corso del processo, ancora in corso, l'Avv. Armando Fergola ha ottenuto il risarcimento del danno nei confronti dell’assicurazione in via transattiva, a favore degli eredi di Fabrini. Il procedimento giudiziario prosegue per accertare le responsabilità definitive degli imputati.
La vicenda ha suscitato una vasta eco mediatica. Tusciaweb ha riportato come Fabrini sia deceduto sul colpo mentre era a bordo del suo scooter, mentre il Corriere della Sera ha ricordato il suo ruolo di "figlio" di Tomas Milian nella saga del commissario Giraldi. Inoltre, Viterbo News 24 ha evidenziato che nell’auto che ha travolto Fabrini erano presenti tre persone e che il conducente è stato denunciato per omicidio stradale.
Questi approfondimenti offrono una panoramica più dettagliata sulla vita di Fabrini e sulle circostanze che hanno portato alla sua prematura scomparsa, sottolineando l'impatto che ha avuto sia nel mondo del cinema che nella comunità locale.
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